Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purché non incondizionato) rispetto alla domanda originaria
Con la sentenza in commento le SS.UU. tornano ad occuparsi delle c.d. domande complanari, per
specificarne ulteriormente il regime ed i requisiti di ammissibilità. In particolare viene oggi chiarito
quanto già auspicato da una parte della dottrina: la domanda complanare, ammissibile se formulata in
corso di causa purché entro la I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non necessariamente dovrà
sostituirsi alla domanda originaria, da considerarsi quindi rinunciata, ma potrà ad essa cumularsi (in
cumulo subordinato o anche semplice, è quesito su cui lo scritto si interroga, e che risolve nel primo
senso). L’intero, condivisibile, argomentare delle SS.UU. si fonda su di un presupposto (esso pure per
gli A. condivisibile,ma)non incontroverso in dottrina, quello per cui ladomandadi arricchimento senza
causa vada qualificata come domanda complanare, ossia deducente in giudizio un diritto diverso da
quello fatto valere con la domanda di condanna contrattuale. Anche tale profilo viene preso in esame
dallo scritto, che analizza altresì, in chiusura, le diverse conseguenze delle due possibili ricostruzioni
della fattispecie decisa dalle SS.UU. (concorso di norme o di diritti).