La “impasse” del combinato degli artt. 2932-2908-2909 c.c. e l’alternativa dell’art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015 per gli obblighi a contrarre ed anche solo a negoziare
Lo scritto indaga se e quale sia il proficuo ambito di operatività dell’astreinte disciplinata dall’art. 614
bis in relazione agli obblighi di negoziare/rinegoziare (dove la misura può trovare un utile, ancorché più
circoscritto, impiego), ed agli obblighi di contrarre, anche alla luce della modifica apportata all’art. 614
bis dalla mini-riforma del 2015. Con l’ammettere l’operatività dell’astreinte anche in relazione alla
condanna ad adempiere ad obblighi fungibili (purché diversi dal pagamento di somme di denaro),
l’intervento del 2015 supera anche i residui dubbi, avanzati da una parte della dottrina, circa
l’operatività della misura coercitiva indiretta pure in ipotesi di inadempimento dell’obbligo di concludere
il contratto definitivo, ed avvalora la proposta (avanzata da uno degli A. già all’indomani
dell’introduzione dell’art. 614 bis) di consentire il cumulo non alternativo tra domanda ex art. 2932 c.c.
e domanda di condanna ad adempiere al preliminare, munita di astreinte. Accanto all’indubbio
vantaggio di consentire al creditore della prestazione del consenso di ottenere soddisfazione in
tempi (più) celeri rispetto a quelli imposti dalla tutela costitutiva ex art. 2932 c.c., la possibilità di
proporre domanda di condanna ad adempiere al preliminare pone non marginali questioni che lo
scritto affronta, relative alla necessità di consentire la rimozione (e come) del contratto concluso sub
poena per il caso di riforma della sentenza di I grado di condanna ad adempiere. L’indagine di chiude
evidenziando quali sono i profili dubbi (e quali le possibili soluzioni) della disciplina della misura
coercitiva indiretta che permangono pur dopo la riforma del 2015, e quali i nuovi quesiti che tale
intervento sollecita.