Sentenza che attribuisce in motivazione le spese al soccombente ma poi non le liquida nel dispositivo: va corretta (non dunque impugnata)

01 Pubblicazione su rivista
Consolo Claudio, Godio Federica
ISSN: 1125-3029

Con la sentenza Cassazione civile, 21 giugno 2018, n. 16415 le Sez. un. prestano finale adesione alle aperture gia` manifestate
in giurisprudenza ed in dottrina all’impiego del rimedio della correzione per colmare la lacuna della pronuncia dovuta a
disattenzione, pur se per colmarla si esige un nuovo contributo decisorio non "a rime obbligate". Il caso qui era quello della
sentenza che, pur individuando in motivazione la parte gravata dalle spese di lite, manchi poi di procedere alla loro liquidazione
in dispositivo. Anche a valle di questo benvenuto intervento, restano tuttavia delle ipotesi ancora dubbie, con le quali lo scritto
infine si confronta, tenuto conto sia della natura dello strumento della correzione, sia delle gravi conseguenze della mancata
pronuncia sulle spese di lite ad opera di una decisione della S.C. di cassazione senza rinvio o rigetto del gravame.

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