Il giudice di pace è un lavoratore a tempo determinato e come tale ha un diritto pieno a delle ferie retribuite. Nota a alla Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, in causa C 658/18, UX

01 Pubblicazione su rivista
Orlandi Maurizio
ISSN: 2281-3349

Nel commento alla sentenza della Corte di giustizia 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX, viene evidenziato che il Giudice di pace italiano è qualificabile a tutti gli effetti come un organo giurisdizionale nazionale indipendente, abilitato in quanto tale a presentare rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia. Non osta a tal fine che sia qualificato nel diritto interno come ‘onorario’, abbia un incarico circoscritto nel tempo e percepisca una retribuzione limitata. Al fine di legittimare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non osta nemmeno il fatto che il Giudice di pace sia chiamato a giudicare su diritti spettanti a suoi colleghi che si trovano in una situazione equiparabile alla propria.
Il Giudice di pace è inoltre qualificabile, ai sensi del diritto dell’Unione europea quale lavoratore e, in quanto tale, ha un pieno diritto a delle ferie retribuite così come garantite dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Egli è inoltre qualificabile come lavoratore a tempo determinato ai sensi della Direttiva n. 1999/70/CE ma, in ragione del fatto che le sue competenze e le sue funzioni non sembrano pienamente equiparabili a quelle di un magistrato ordinario, fatto che il giudice remittente deve accertare, non deve necessariamente percepire la sua stessa retribuzione nel periodo di ferie.

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