Il presente progetto di ricerca intende analizzare le nuove fonti del diritto prodotte da soggetti regolatori dell'economia di natura pubblica, privata e ibrida diffusisi a livello nazionale e sovranazionale. L'europeizzazione dell'ordinamento, la c.d globalizzazione dell'economia e l'espansione del campo del "privato" rispetto a quello "pubblico" hanno sancito il superamento del monopolio statale sulla produzione normativa, nonché la progressiva rilevanza di forme di regolazione transnazionale dell'economia per la ricerca di soluzioni comuni (ad es. stabilità dei mercati finanziari, protezione dell'ambiente).
In questo quadro le modalità di produzione normativa mutano profondamente, sviluppandosi secondo tre linee di tendenza: il crescente ricorso, sul piano nazionale ed internazionale, a tecniche di normazione flessibile (tra cui linee guida, raccomandazioni, codici di condotta); l' "erompere" di standard e altre regole di difficile tipizzazione; la prevedibilità delle decisioni delle corti e la riconoscibilità di un'efficacia non meramente persuasiva, ma vincolante al precedente giurisprudenziale, quali temperamenti a fronte dell'incertezza che caratterizza il quadro normativo attuale.
Ciò testimonia l'esigenza di una rivisitazione del principio di legalità in senso formale, per approdare ad una nozione "materiale" del concetto di fonte di diritto, nell'ottica di un superamento della labile distinzione tra hard law (incentrata su comando e sanzione) e soft law (fondata sulla moral suasion).
La presente ricerca si pone allora l'obiettivo di offrire una visione di insieme e dinamica del nuovo assetto delle fonti del diritto, per evadere dalla settorialità che spesso caratterizza tali studi e portare alla luce virtù e contraddizioni dei nuovi strumenti regolatori che, sempre più, appaiono come un compromesso tra l'adeguamento alla mutevolezza della realtà economica e sociale e le spinte del mercato globalizzato.
La carica innovativa della ricerca proposta risiede nell'intento di offrire una visione di insieme e dinamica del nuovo assetto delle fonti del diritto, tenendo conto degli aspetti comparatistici ed economici ed evadendo dalla settorialità che spesso caratterizza tali studi (si vedano i recenti studi già elencati).
La ricerca si pone, quindi, l'obiettivo di razionalizzare e ordinare il fenomeno delle nuove fonti del diritto, verificando virtù e contraddizioni dei nuovi strumenti regolatori, senza rinunciare, però, al profilo formale che caratterizza e dovrebbe continuare a caratterizzare la scienza giuridica. In questo senso, costituisce un valore aggiunto l'approccio interdisciplinare qui proposto, fondato sullo scambio e sul dialogo scientifico tra studiosi di diritto costituzionale, àmbito disciplinare in cui lo studio delle fonti del diritto trova la sua sede tradizionale, e studiosi di diritto amministrativo, che approfondiscono l'analisi degli strumenti regolatori adottati da soggetti pubblici e privati.
In secondo luogo, se l'indagine giuridica è tesa ad analizzare le norme dal punto di vista della loro vigenza ma anche del loro significato, la ricerca si pone l'obiettivo di connettere la razionalizzazione del sistema delle fonti del diritto al fenomeno economico e alle strategie di regolazione dello stesso, al fine di indagare il significato sociale e politico dell' emersione delle nuovi fonti, al di là della mera ricognizione dei loro caratteri strutturali e del loro incardinamento istituzionale. In termini generali, le nuove forme di regolazione dell'economia, se da una parte sono il portato della necessità di adeguarsi alla mutevolezza della realtà economica e sociale, così mettendo in crisi il primato della legge formale e del legislatore "onnisciente", dall'altra, appaiono sempre più appiattirsi alle esigenze del mercato globalizzato, che spinge per una "regolazione negoziata" degli scambi. Se questo è il compromesso, la ricerca si propone di analizzarne i rischi dal punto di vista ordinamentale e sociale. Da un lato, infatti, il primato dell'economia rischia di legittimare l'attribuzione incontrollata di poteri normativi a soggetti estranei ai circuiti della rappresentanza politica (sul fondamento di presunta neutralità o imparzialità della competenza tecnica), e di investire il giudice di un potere "esorbitante" e di una giurisdizione forse eccessivamente "creativa". Dal punto di vista sociale sembra necessario, invece, tener conto della prevalenza degli interessi economici, più forti e meglio organizzati, su quelli sociali, più deboli e meno influenti, e delle garanzie che a questi ultimi potrebbero derivare da una regolazione politicamente e costituzionalmente responsabile.