Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_1943566
Anno: 
2020
Abstract: 

La ricerca indaga come stia mutando il ruolo delle corti costituzionali nel sistema integrato di protezione dei diritti fondamentali in Europa dopo il riconoscimento di un valore giuridico alla Carta di Nizza-Strasburgo (CDFUE). Si può infatti osservare una generale reazione al rischio di un indebolimento del modello accentrato. In questa prospettiva, verrà esaminato come in Austria e in Germania abbia inciso in modo significativo l'esistenza di forme di ricorso diretto. Nel 2012 in particolare la Corte costituzionale austriaca ha sancito che la CDFUE è parametro di legittimità costituzionale, riconoscendole il medesimo rango della CEDU. In Germania, invece, la tutela dei diritti fondamentali è ancora strutturata sulla giurisprudenza Solange e sul principio del parallelismo dei parametri: se trova applicazione il catalogo europeo non viene ad essere utilizzato il catalogo interno. Due recenti sentenze in materia di diritto all'oblio, originate da una specifica modalità di ricorso individuale (Urteilsverfassungsbeschwerde), hanno comportato però qualche innovazione di rilievo.
In Italia infine con la sent. 269 del 2017, la Corte costituzionale ha sostenuto la necessità di precisare la dottrina Simmenthal. Tornando sull'assetto accolto con la sent. 170 del 1984, i giudici hanno stabilito che ormai "occorre prendere atto che la [...] Carta dei diritti [è] dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale". Per garantire la certezza del diritto, "le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes di questa Corte". Sembra così temperato il principio della disapplicazione del diritto interno. Nella giurisprudenza successiva, il problema non è risolto e si è incentrato in particolare sulla cd. doppia pregiudizialità delle questioni (comunitaria e costituzionale).
L'obiettivo è esaminare questa giurisprudenza costituzionale europea, dando conto delle diverse reazioni nei diversi Paesi.

ERC: 
SH2_4
SH2_1
Componenti gruppo di ricerca: 
sb_cp_is_2486440
sb_cp_es_345012
sb_cp_es_345011
Innovatività: 

Innovatività e prospettive di sviluppo della ricerca

Italia, Austria e Germania sono accomunate dalla presenza di alcune significative tensioni nella attuale fase di assestamento del rango del diritto europeo che hanno interessato, su tutto, il ruolo delle corti costituzionali e del modello accentrato di giustizia costituzionale. Queste tensioni vanno esplorate e rappresentano una significativa novità che deve essere esaminata, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi modelli di constitutional adjudication nazionale e degli strumenti processuali che ne connotano il funzionamento.
La rilevanza giuridica della CDFUE, così come interpretata dalla Corte di Lussemburgo, sta producendo infatti un significativo impatto sui sistemi nazionali, che, di converso, hanno in parte messo in discussione la garanzia del primato del diritto europeo, della sua unità ed effettività.
In particolare in Austria dopo una sentenza del 2012, citata anche dalla Corte costituzionale italiana nella sent. 269 del 2017, la Carta di Nizza-Strasburgo ha ormai il medesimo rango della Cedu e dunque è pienamente parametro di legittimità costituzionale. Il seguito di quella decisione necessita di essere approfondito.
In Germania, il processo di aggiornamento dei criteri è parimenti in atto. A guidare la scelta del parametro da utilizzare, in conformità al principio della Parallelanwedung dei cataloghi dei diritti fondamentali sembra infatti rinvenibile la volontà di cercare di tenere fermi alcuni caposaldi della giurisprudenza Solange, almeno nelle sue linee essenziali. Il BVG, tuttavia, ha al contempo constatato più volte la necessità di un aggiornamento di quella dottrina. Ciò è considerato ormai inevitabile alla luce, prima di tutto, proprio del rilievo normativo vincolante assunto dalla Carta di Nizza-Strasburgo. Da ultimo, sistematizzando quanto affermato nella sua giurisprudenza precedente e al contempo innovando profondamente con riferimento ai suoi margini di intervento, il Tribunale costituzionale, in particolare il suo Primo Senato, ha sentito il bisogno di precisare e aggiornare ulteriormente l'impianto dogmatico su cui la teoria dell'uso parallelo dei cataloghi trae ispirazione e legittimazione. In due decisioni di grande rilievo in materia di diritto all'oblio (Recht auf Vergessen), pubblicate lo stesso giorno ai primi di novembre , il BVerfG è infatti arrivato a stabilire la possibilità di sindacare, negli ambiti integralmente armonizzati, la conformità alla costituzione dell'atto a lui sottoposto, utilizzando come parametro la Carta di Nizza-Strasburgo.
Nelle due sentenze sul Recht auf Vergessen, per un verso, il Tribunale si interessa di specificare le circostanze e le modalità al ricorrere delle quali, in quegli ambiti non pienamente determinati, deve trovare primaria applicazione il catalogo nazionale, ma aprendo a una interpretazione dei diritti fondamentali alla luce della Carta di Nizza-Strasburgo. Per altro, viene anche chiarito a quali condizioni e sulla base di quali esigenze di tipo sistematico è ormai necessario ritenere ammissibili quei ricorsi individuali in cui viene allegata una violazione di un diritto fondamentale sancito a livello europeo. Di fatto, su questo fronte, assai problematicamente, il BVerfG si apre degli spazi per curvare, eventualmente, l'interpretazione della Carta di Nizza-Strasburgo nella direzione desiderata. Se tale operazione potrà essere effettuata nei limiti della leale collaborazione e nel pieno rispetto, anche sostanziale, dell'art. 267 TFUE, non è escluso che ciò possa avvenire con qualche forzatura, per esempio nel motivare le ragioni che escludono il rinvio pregiudiziale, oppure proponendo in un rinvio pregiudiziale una sorta di "interpretazione conforme" per cui, superato quello standard, si potrebbe applicare il controllo di identità in termini più "muscolari", sulla falsariga di quanto accaduto con la prima decisione in materia di Outright Monetary Transactions (OMT) o più di recente in quella sul Quantitative Easing .
Ma anche in Italia, la più recente giurisprudenza costituzionale è in gran parte rivolta a stabilire un nuovo assetto di rapporti con la Corte di Giustizia, rivedendo la precedente giurisprudenza in materia di disapplicazione e rango del diritto europeo.
Oltre al tema delle trasformazioni del modello di constitutional adjudication sul piano interno, verrà in questa prospettiva anche analizzato sul piano esterno il rilievo del rinvio pregiudiziale nel nuovo assetto. In Italia, infatti, ma anche in Austria e in Germania questo problema ha una specifica rilevanza ed ha ormai assunto una centralità dirimente se si guarda al modo in cui, da un lato, i giudici comuni decidono se ricorrere alla Corte di Lussemburgo o al giudice costituzionale (cd. doppia pregiudizialità) e dall'altro a quello in cui lo stesso giudice costituzionale si può relazionare con la Corte di Giustizia nel rispetto dell'art. 267 TFUE.

Codice Bando: 
1943566

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