Anno: 
2018
Nome e qualifica del proponente del progetto: 
sb_p_908483
Abstract: 

Le liberalità che il de cuius ha fatto in vita assumono importanza in materia ereditaria almeno sotto tre distinti profili: riunione fittizia, imputazione ex se e collazione.
Indipendentemente dalla circostanza che la liberalità assuma rilevanza ai fini di una delle tre menzionate questioni, è sempre indispensabile stimare il suo valore, dacché bisogna saper quale sia la misura di danaro da aggiungere nella riunione fittizia, quale sia quella da imputare alla quota del legittimario e, infine, almeno per le ipotesi in cui la collazione sia o debba essere fatta per imputazione, quale sia quella che il donatario debba conferire alla massa.
Sotto tale profilo, proprio perché si tratta di un problema comune alle tre ipotesi, pur assai diverse l¿una dalle altre, il legislatore ha, sostanzialmente, individuato criterî comuni, dettati, espressamente, in materia di collazione (artt. 747 ¿ 750 c.c.) e richiamati in materia di riunione fittizia (cfr. art. 556 c.c.) e di imputazione ex se (cfr. artt. 564, comma 2, e 556 c.c.).
Tali regole non stabiliscono quale sia il criterio per la determinazione del valore delle partecipazioni sociali.
Occorre quindi verificare quale sia la regola che si debba applicare e secondo quali criteri la determinazione del valore debba essere compiuta distinguendo tra il caso di partecipazioni sociali di investimento e partecipazioni sociali di di controllo e gestione.
Al riguardo si pongono almeno due diversi tipi di problemi.
Il primo, se il valore della partecipazione sociale corrisponda al valore del patrimonio netto della società, il quale è costituito della somma di capitale sociale, riserve e utile di esercizio e, in caso affermativo, se si debba aver riguardo al suo valore contabile o al suo valore economico.
Il secondo, se rispetto alle partecipazioni sociali sia ragionevole il criterio di stima adottato dal legislatore, il quale stabilisce che deve aversi riguardo al valore del bene donato al tempo dell'apertura della successione.

ERC: 
SH2_4
SH2_5
SH1_4
Innovatività: 

Movendo dal presupposto che il risultato attinto nella nostra giurisprudenza è inadeguato, occorre sperimentare quel possano essere criteri obiettivi di determinazione del valore delle partecipazioni sociali, proponendo, se del caso, anche considerando i principi contabili internazionali, una adeguata formula che possa portare una adeguata soluzione al problema proposto. S'impone, dunque, una diversa interpretazione, che sappia tener conto del valore economico della partecipazione sociale, senza incorporare anche il frutto dell'attività imprenditoriale del titolare delle partecipazioni sociali, ossia il frutto della sua attività professionale.
A tal proposito, è necessario contemperare due opposte esigenze. Per un verso, occorre aver riguardo a un valore delle partecipazioni sociali che non sia quello storico del tempo della donazione, il quale finirebbe, inevitabilmente, per determinare una situazione di ingiustificato vantaggio per il donatario e risulterebbe del tutto contrastante con lettera e lo spirito della legge. Per altro verso, bisogna evitare di inglobare nel valore delle partecipazioni sociali i risultati dell'attività imprenditoriale svolta da parte del titolare, dacché altrimenti si finirebbe per far cadere nella successione del donante il frutto dell'attività lavorativa del donatario. Si dovrebbe, cioè, tener conto del valore che la partecipazione sociale donata ha al momento dell'apertura della successione, senza che in tale valutazione influisca l'esito dell'attività imprenditoriale svolta dal donatario, dal tempo della donazione e fino all'apertura della successione, sia che essa abbia migliorato, sia che essa abbia peggiorato il valore della partecipazione.
Per conseguire tale complessivo risultato credo cui debba verificare la tenuta di utilizzare questo: stimare il valore economico delle partecipazioni sociali al tempo della donazione e capitalizzare questo valore al tempo dell'apertura della successione. Di modo da utilizzare un dato economico, che certamente non incorpora i risultati dell'attività lavorativa del donatario, ma che nondimeno è riportato, al pari di tutti gli altri, al tempo di apertura della successione.
Dovrebbe, inoltre, aversi riguardo non già al valore contabile della partecipazione sociale, bensí al valore corrente, dacché è indispensabile tener conto del fair value, inteso, come precisato nei princípî contabili internazionali, come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti».
La differenza di valore della partecipazione sociale, al tempo della donazione e al tempo dell'apertura della successione non dipende soltanto dalla variabile c.d. avviamento, non soltanto dalla variabile relativa agli utili realizzati durante gli esercizi intercorsi, ma anche da variazioni di valore dipendenti da a) Immobili; b) Patrimonio accessorio; c) Variabili esterne.
Occorre anche stabilire se di queste variazioni di valore si debba, o no, tener conto.
La variazione di valore dell'immobile sembrerebbe una variazione della quale si debba tener conto, ex art. 747 c.c., sebbene non si possa trascurare che le norme in tema di patto di famiglia restituiscano un'idea molto diversa (cfr. art. 768 quater c.c.). Considerando, però, che si tratta di una liberalità avente a oggetto le partecipazioni sociali e non l'azienda, reputerei preferibile che il valore di questa donazione debba essere calcolato avendo riguardo al valore corrente della partecipazione sociale al tempo della donazione, senza necessità di dover effettuare aggiustamenti di valore che dipendessero da una variazione di valore di immobili, patrimonio accessorio, o variabili esterne. Se non altro perché la variazione di valore degli immobili, cosí come la variazione di valore del patrimonio accessorio o sono correlate a un'attività dell'imprenditore, oppure rappresentano accadimenti riducibili al rischio di ogni attività d'impresa. Sulla base di queste considerazioni, una corretta comparazione degli interessi in conflitto e un adeguato bilanciamento dei princípî in concorso induce a reputare che la donazione di una partecipazione sociale deve essere collazionata al suo valore corrente (non contabile) al tempo della donazione, capitalizzato al tempo dell'apertura della successione. Tale criterio, peraltro, sarebbe coerente con quell'orientamento della Cassazione che nel determinare il valore della partecipazione sociale, ai fini della liquidazione agli eredi del socio defunto, stabilisce che si deve avere riguardo alla situazione patrimoniale al giorno della morte del socio, precisando che non si potrebbe tener conto di una gestione alla quale non abbiano partecipato né il socio defunto, né i suoi eredi.

Codice Bando: 
908483

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