Serpeggianti equivoci sui limiti alla riproponibilità delle istanze cautelari rigettate
Una recente ordinanza del Tribunale di Nola fornisce l’occasione per qualche riflessione sulle conseguenze del rigetto della domanda cautelare come disciplinate dall’art. 669 septies c.p.c. In particolare se la riproposizione dell’istanza rigettata sia consentita anche sulla base di ragioni di fatto e diritto o circostanze già note al ricorrente ma non spese nell’ambito del primo giudizio cautelare (evenienza comunque rara, vista l’urgenza che connota la richiesta cautelare).