Serpeggianti equivoci sui limiti alla riproponibilità delle istanze cautelari rigettate

01 Pubblicazione su rivista
Consolo Claudio
ISSN: 1591-4232

Una recente ordinanza del Tribunale di Nola fornisce l’occasione per qualche riflessione sulle conseguenze del rigetto della domanda cautelare come disciplinate dall’art. 669 septies c.p.c. In particolare se la riproposizione dell’istanza rigettata sia consentita anche sulla base di ragioni di fatto e diritto o circostanze già note al ricorrente ma non spese nell’ambito del primo giudizio cautelare (evenienza comunque rara, vista l’urgenza che connota la richiesta cautelare). Lo scritto analizza gli argomenti (tutt’altro che irresistibili) invocati dal Tribunale di Nola per dire inammissibile la ripropo- sizione fondata sul non dedotto ma già deducibile, e dimostra come la genesi dell’art. 669 septies, il dato testuale e quello sistematico convergano nell’escludere l’operatività della preclusione del dedotto e del deducibile. Sempreché il primo giudizio cautelare si sia chiuso senza reclamo. Per il caso in cui invece reclamo vi sia stato, il combinato disposto degli artt. 669 terdecies e septies impone di ritenere operante la preclusione del deducibile non dedotto in quella sede. Almeno de iure condito, e salvi interventi coerenziatori.

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