Le Sezioni Unite confermano: l’appello “specifico” non richiede all’appellante alcuna sorta di “progetto alternativo di decisione”

01 Pubblicazione su rivista
Godio Federica
ISSN: 1591-4232

Sulla questione dei requisiti di ammissibilità dell’atto di appello l’intervento delle Sezioni Unite
(richiesto dall’ord. n. 8845 dell’aprile 2017 della Sez. III) non si è fatto a lungo attendere. Con la
sent. 16 novembre 2017, n. 27199 le Sezioni Unite hanno chiarito che nessun “progetto alternativo di
decisione” è esigibile dall’appellante in vista dell’ammissibilità dell’appello, nemmeno alla luce dei
“nuovi” artt. 342 e 434 c.p.c. (come modificati dalla L. n. 132/2014). I quali ancor oggi richiedono
all’appellante, al pari di quanto già avveniva nel vigore delle precedenti formulazioni, (solo) di articolare
i propri motivi di gravame in una parte volitiva ed una parte argomentativa. Lo scritto si propone di
indagare i requisiti che i motivi di gravame dovranno esporre in vista della loro ammissibilità ex artt.
342 e 434 c.p.c., e di valutare in cosa in concreto dovranno consistere la parte volitiva e quella
argomentativa che nuovamente le Sezioni Unite additano a tal fine

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