Le Sezioni Unite confermano: l’appello “specifico” non richiede all’appellante alcuna sorta di “progetto alternativo di decisione”
Sulla questione dei requisiti di ammissibilità dell’atto di appello l’intervento delle Sezioni Unite
(richiesto dall’ord. n. 8845 dell’aprile 2017 della Sez. III) non si è fatto a lungo attendere. Con la
sent. 16 novembre 2017, n. 27199 le Sezioni Unite hanno chiarito che nessun “progetto alternativo di
decisione” è esigibile dall’appellante in vista dell’ammissibilità dell’appello, nemmeno alla luce dei
“nuovi” artt. 342 e 434 c.p.c. (come modificati dalla L. n. 132/2014). I quali ancor oggi richiedono
all’appellante, al pari di quanto già avveniva nel vigore delle precedenti formulazioni, (solo) di articolare
i propri motivi di gravame in una parte volitiva ed una parte argomentativa. Lo scritto si propone di
indagare i requisiti che i motivi di gravame dovranno esporre in vista della loro ammissibilità ex artt.
342 e 434 c.p.c., e di valutare in cosa in concreto dovranno consistere la parte volitiva e quella
argomentativa che nuovamente le Sezioni Unite additano a tal fine