enunciazione in atto giudiziario di operazione agevolata

L'irrilevanza dell'enunciazione in atti giudiziari di operazioni finanziarie soggette ad imposta sostitutiva ai fini dell'imposta di registro

La pronuncia della Suprema Corte in commento riguarda l’applicazione dell’imposta di registro ai contratti di finanziamento ed alla correlata fideiussione, enunciati in un atto giudiziario, i quali erano stati assoggettati al regime dell’imposta sostitutiva di cui agli artt.15 e ss. del d.p.r. n. 601/1973.

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