L'irrilevanza dell'enunciazione in atti giudiziari di operazioni finanziarie soggette ad imposta sostitutiva ai fini dell'imposta di registro

01 Pubblicazione su rivista
Boria Pietro
ISSN: 2499-2038

La pronuncia della Suprema Corte in commento riguarda l’applicazione dell’imposta di registro ai contratti di finanziamento ed alla correlata fideiussione, enunciati in un atto giudiziario, i quali erano stati assoggettati al regime dell’imposta sostitutiva di cui agli artt.15 e ss. del d.p.r. n. 601/1973.
La questione rilevante è pertanto quella di chiarire se il contratto in origine soggetto a imposta sostitutiva ed enunciato nell’atto giudiziario si sottragga all’imposta sostitutiva e debba essere tassato con l’imposta di registro (con la conseguenza che, ad esempio, il contratto di finanziamento dovrebbe scontare l’imposta di registro fissa per alternatività con l’Iva mentre alla fideiussione dovrebbe essere applicata l’aliquota dello 0,5 percento sull’importo garantito). Ebbene, in tale contesto argomentativo la Corte di cassazione ribalta le pronunce di merito — secondo cui l’enunciazione contenuta nell’atto giudiziario supera la previsione dell’imposta sostitutiva e comporta la tassazione degli atti enunciati, anche se in origine sarebbe applicabile
l’imposta sostitutiva — ed afferma il principio secondo cui la regola della tassazione degli atti enunciati non trova applicazione per gli atti (enunciati) esenti o comunque soggetti ad imposta sostitutiva, i quali, altrimenti, sarebbero tassati per due volte.

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