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Note in tema di ricorso per Cassazione del procuratore generale presso la Corte d'appello

Con due recenti decisioni, la Corte di cassazione ha stabilito che – malgrado il combinato disposto tra il nuovo art. 593-bis, 2o comma, e l’art. 569, 1o comma, impedisca al procuratore generale presso la corte d’appello di proporre ricorso per saltum in assenza di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento di primo grado – la nuova disposizione non interferisce con l’ordinario potere di ricorrere per Cassazione conferito al procuratore generale dall’art. 608, 1o comma.

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