Note in tema di ricorso per Cassazione del procuratore generale presso la Corte d'appello
Con due recenti decisioni, la Corte di cassazione ha stabilito che – malgrado il combinato disposto tra il nuovo art. 593-bis, 2o comma, e l’art. 569, 1o comma, impedisca al procuratore generale presso la corte d’appello di proporre ricorso per saltum in assenza di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento di primo grado – la nuova disposizione non interferisce con l’ordinario potere di ricorrere per Cassazione conferito al procuratore generale dall’art. 608, 1o comma. Rilevato il paradosso, l’Autore discute le tesi formulate sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, proponendo infine un intervento di modifica normativa.