Le procedure concorsuali autonome di gruppo appartenenti allo stesso gruppo
L’art. 288 CCI, ai sensi del quale «Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure», trova la sua genesi nell’art. 3, co. 1, lett. e) della l. n.