impugnazione

Reato abrogato e statuizioni sugli interessi civili

A seguito dell'entrata in vigore dei d.lgs nn. 7 e 8 del 2016, ci si è interrogati sulla sorte delle statuizioni civili pronunciate dal giudice penale in sede di condanna dell'imputato una volta intervenuta l'abolitio criminis. A dirimere il contrasto interpretativo, sono intervenute le Sezioni Unite che hanno chiarito come il giudice dell'impugnazione, nel pronunciare sentenza di assoluzione, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

In paribus causis paria iuria desiderat: la prescrizione del reato commesso da più persone 'maturata' nelle more della sentenza di appello si estende, ex art. 587, comma 1, c.p.p., anche al concorrente non appellante

Il principio fissato dalle SS.UU. Visconti, per cui la prescrizione del reato commesso in concorso da più persone maturata nelle more della sentenza di appello non si applica anche al concorrente non appellante, si basa su di una interpretazione restrittiva dell'art. 587, comma 1, c.p.p. L'impugnazione del concorrente per motivi non personali giova anche al non appellante e la sentenza che dichiara n.d.p.

Il giudizio sui compensi degli avvocati (prima e dopo le sezioni unite) e l'impugnazione del provvedimento di primo grado

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702-bis c.p.c., e non con il rito speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. risultando precluso il ricorso per cassazione "per saltum", tranne che in caso di accordo delle parti.

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