Art. 225 (Nomina del consulente tecnico)
Un efficace contraddittorio sull'espletamento delle operazioni peritali impone che le parti dispongano di consulenti (in numero non superiore a quello dei periti) idonei a interloquire in argomento e il cui compito è complementare rispetto a quello del perito, essi operano come fiduciari delle parti e dei loro difensori e che possono essere retribuiti con le risorse del patrocinio gratuito stabilito dalla L. n° 217/1990 e s.m. e i.