Art. 225 (Nomina del consulente tecnico)
Un efficace contraddittorio sull'espletamento delle operazioni peritali impone che le parti dispongano di consulenti (in numero non superiore a quello dei periti) idonei a interloquire in argomento e il cui compito è complementare rispetto a quello del perito, essi operano come fiduciari delle parti e dei loro difensori e che possono essere retribuiti con le risorse del patrocinio gratuito stabilito dalla L. n° 217/1990 e s.m. e i.
È prevista, inoltre, la nomina di consulenti tecnici anche ad operazioni peritali già concluse e anche a prescindere dall’espletamento di una perizia (in tale ipotesi potranno essere massimo due per ciascuna delle parti legittimate).
Il codice non stabilisce preclusioni temporali alla nomina dei consulenti tecnici e alla loro investitura dovrà provvedersi mediante dichiarazione resa all’autorità procedente.
La possibilità di usufruire di un consulente tecnico spetta al p.m. e all’imputato; analoga facoltà compete, inoltre, alla persona sottoposta alle indagini preliminari in sede di incidente probatorio e accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p., alla parte civile e alle altre parti private (responsabile civile e civilmente obbligato) e, in virtù della sent. n° 559/1990 della C.Cost. la persona offesa in fase di indagini nonché agli enti ed alle associazioni rappresentative di interessi lesi.