Legato «in sostituzione» di legittima
Il contributo analizza la disciplina del legato in sostituzione di legittima
Il contributo analizza la disciplina del legato in sostituzione di legittima
L’ordinanza in commento riconosce in una disposizione testamentaria un legato in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento. La decisione appare criticabile sotto il profilo dell’inquadramento del legato poiché equipara, in termini di disciplina, il legato citato al legato in conto di legittima di cui all’art. 552 c.c., con tutti gli effetti che ne conseguono. Ragionando in questi termini il legato di cui all’art. 551, comma 2, c.c.
Il lavoro intende dimostrare che nella valutazione del legato disposto a favore del legittimario, che non sia sostitutivo della legittima, si debbono considerare due distinte questioni, a seconda che, rispetto al beneficiario, si abbia riguardo alla sua posizione di erede (e, dunque, alla quota ereditaria) oppure alla sua posizione di legittimario (e, dunque, alla sua quota di legittima).Rispetto alla posizione di legittimario occorre indagare se il legato in conto di legittima sia disposto con dispensa da imputazione o con onere di imputazione, al fine di stabilire se il legittimario risul
Il lavoro offre una rilettura completa e sistematica della disciplina di tutela dei legittimari con lo scopo di offrire al lettore non soltanto una sintesi dei principali temi e problemi, ma anche soluzioni concrete e innovative.
Non si tratta di una analisi isolata della disciplina di tutela dei legittimari, ma di considerare la loro posizione giuridica nel complesso del sistema successorio italiano: di qui la scelta del titolo del libro e l’aspirazione di considerare non la sola disciplina di tutela, ma la successione dei legittimari.
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