licenziamento

Risoluzione per anzianità nella P.A., tra obbligo motivazionale e divieto di discriminazione per età

Il saggio fa il punto sull’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008, oggetto - in soli sei anni - di ben cinque modifiche legislative. Il contenzioso si incentra su due principali questioni: la necessità o meno, in capo alla pubblica amministrazione, di motivare il licenziamento del dipendente che ha maturato la massima anzianità contributiva per il pensionamento anticipato; e la conformità di questa disciplina al principio di non discriminazione in base all’età, sancito dalla Dir. 2000/78/CE e dal D.Lgs. n. 216/2003, di quella attuativo.

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento negli approdi nomifilattici della Cassazione

vengono ripercorsi, in relazione agli arresti della giurisprudenza della Cassazione, le questioni più rilevanti in tema di licenziamento per GMO. In primo luogo si esamina, condividendone le conclusioni, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, che esclude la necessità per il datore di lavoro di specificare le motivazioni delle decisioni organizzative che comportano la soppressione del posto di lavoro e, quindi, il licenziamento per GMO. Poi si prendono in considerazione le decisioni della Suprema Corte che ai fini dell'applicazione della reintegrazione prevista dall'art.

Le principali novità in materia di lavoro pubblico dopo la c.d. “Riforma Madia” (DD.Lgss. 25/05/2017, nn. 74 e 75)

Il contributo analizza I DD.Lgss. n. 74 e 75/2017, i quali costituiscono l’attuale epilogo normativo della c.d. "Riforma Madia" della pubblica amministrazione.
Quest'ultima, in attuazione della L. n.124/20151, ha riscritto gran parte delle regole del lavoro alle dipendenze pubbliche.

A proposito della nullità del licenziamento del marito: dalla tutela della maternità alla tutela del figlio alla bigenitorialità, in corso di pubblicazione, in Giurisprudenza Italiana

Il saggio ha ado oggetto la disciplina della tutela della genitorialità e analizza in particolre la giurisprudenza che estende il divieto di licenziamento di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 198/2006 anche all’uomo lavoratore attraverso un’interpretazione teleologica della norma ispirata alla logica della redistribuzione dei ruoli familiari tra uomo e donna che impone, per coerenza, di non operare alcuna distinzione tra lavoratrice e lavoratore per quanto attiene alla tutela garantita dalla nullita ` del licenziamento in concomitanza con il matrimonio.

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