Prove nuove - appello - indispensabilità - decadenza per causa non imputabile

Un ambo delle Sezioni Unite sull’art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d’ufficio

Con due quasi coevi arresti dal carattere marcatamente nomofilattico le Sezioni Unite si confrontano
conl’art. 345,edin specieconi suoicommi2e3. Il primo arresto (sent. n. 10790/2017)èteso a chiarire
cheal vaglio di indispensabilità della prova (che rende ammissibile la provanuovain appelloexart. 345,
comma 3, prima parte, c.p.c., nella versione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134/2012) è
estraneo il profilo delle ragioni della mancata prova in primo grado (che viene invece in rilievo ai fini

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma