Un ambo delle Sezioni Unite sull’art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d’ufficio

01 Pubblicazione su rivista
Consolo Claudio, Godio Federica
ISSN: 1591-4232

Con due quasi coevi arresti dal carattere marcatamente nomofilattico le Sezioni Unite si confrontano
conl’art. 345,edin specieconi suoicommi2e3. Il primo arresto (sent. n. 10790/2017)èteso a chiarire
cheal vaglio di indispensabilità della prova (che rende ammissibile la provanuovain appelloexart. 345,
comma 3, prima parte, c.p.c., nella versione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134/2012) è
estraneo il profilo delle ragioni della mancata prova in primo grado (che viene invece in rilievo ai fini
dell’ammissibilità della prova nell’altra ipotesi contemplata dall’art. 345, comma 3, la sola tutt’ora
vigente, di prova incolpevolmente mancata). La seconda pronuncia (sent. n. 11799/2017) individua
invece l’ambito di operatività dell’art. 345, comma 2, c.p.c. e dunque del potere-dovere di rilievo
officioso delle eccezioni di merito (o, ma diversamente operante, di rito) già svolte in primo grado dal
convenuto, e nuovamente affronta e specifica il temadel rapporto tra appello (principaleo incidentale)
e riproposizione delle eccezioni svolte in primo grado.

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