Licenza di sbagliare (anche molto gravemente), ovvero le insidie della legislazione dell'emergenza.
Il lavoro esamina i diversi profili problematici della disposizione di cui all'art. 21, comma secondo, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale dispone la "sospensione" (fino al 31 dicembre 2021) della responsabilità in materia di contabilità pubblica (per semplificazione, la responsabilità erariale) per colpa grave (con precisazione che l’applicazione di siffatta limitazione rimane esclusa «per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente»).