Licenza di sbagliare (anche molto gravemente), ovvero le insidie della legislazione dell'emergenza.
Il lavoro esamina i diversi profili problematici della disposizione di cui all'art. 21, comma secondo, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale dispone la "sospensione" (fino al 31 dicembre 2021) della responsabilità in materia di contabilità pubblica (per semplificazione, la responsabilità erariale) per colpa grave (con precisazione che l’applicazione di siffatta limitazione rimane esclusa «per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente»). Profili problematici che sono esaminati: da un lato, in relazione alla coerenza della citata disposizione legislativa con i principi costituzionali di cui all'art. 28 Cost. (diretta responsabilità dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici), all'art. 97, comma secondo, Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione) e agli artt. 81, comma primo, 97, comma primo, e 119, comma primo, Cost. (equilibrio di bilancio); e, da altro lato, in relazione alla circostanza che la norma viene introdotta nell'ambito della "legislazione dell'emergenza".