Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell'eredità
Il chiamato possessore, purché iure hereditatis (arg. ex art. 450, comma 2, c.c.) e pienamente capace (arg. ex art. 489 c.c.), acquista l’eredità puramente e semplicemente, nonostante la tempestiva rinunzia ex art. 519 c.c., se non redige l’inventario entro tre mesi (art. 485, comma 2, c.c.) dall’apertura della successione o, in caso di chiamato (pur sempre capace ma) non delato, dalla notizia della devoluta eredità (da intendersi come effettiva devoluzione dell’eredità). Il bene o i beni posseduti, per imporre al chiamato la redazione dell’inventario nonostante la rinunzia (art.