Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell'eredità
Il chiamato possessore, purché iure hereditatis (arg. ex art. 450, comma 2, c.c.) e pienamente capace (arg. ex art. 489 c.c.), acquista l’eredità puramente e semplicemente, nonostante la tempestiva rinunzia ex art. 519 c.c., se non redige l’inventario entro tre mesi (art. 485, comma 2, c.c.) dall’apertura della successione o, in caso di chiamato (pur sempre capace ma) non delato, dalla notizia della devoluta eredità (da intendersi come effettiva devoluzione dell’eredità). Il bene o i beni posseduti, per imporre al chiamato la redazione dell’inventario nonostante la rinunzia (art. 519 c.c.), non soltanto non devono essere soggetti a forme di pubblicità, che li rendono di per sé non occultabili, ma devono essere di non modico valore in proporzione al valore dell’intera eredità. L’acquisto ex lege, tuttavia, non si verifica qualora, dopo la rinunzia, l’eredità sia nel frattempo acquisita per intero, prima del termine previsto, da altri chiamati (arg. ex artt. 459, 525 e 521 c.c.), con la conseguenza di far venire meno la vocazione e la delazione a favore del rinunziante prima del termine previsto. Nel predetto termine, per evitare l’acquisto, è fatta in ogni caso salva la possibilità di non redigere l’inventario, ma di rinunziare all’eredità dismettendo concretamente il possesso o mutandolo in detenzione (arg. ex art. 1141 c.c.) secondo correttezza e diligenza. Ai fini della circolazione dei beni di provenienza successoria rimane ferma la disciplina dell’acquisto dall’erede apparente anche nei confronti degli altri chiamati che sul presupposto dell’efficacia della rinunzia risulterebbero delati. In capo al notaio non sussiste alcuna responsabilità, salvo l’obbligo di informare il chiamato possessore di beni di significativo valore e non soggetti a pubblicità sui rischi di inutilità di una mera rinunzia all’eredità (ex art. 519 c.c.) non accompagnata tempestivamente dall’inventario e/o dal mutamento o dalla perdita del possesso, fatto salvo sempre l’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati prima del termine ex art. 485 c.c. Nello scritto sono analizzati anche i temi della natura e degli effetti della rinunzia all’eredità, della forma della «revoca» e dell’acquisto ex lege.