trasporto aereo

La “No Show Rule” nell’esperienza italiana

The «no show rule» is a contractual clause included in the general conditions of carriage of all air transport companies. The clause permits the carrier to cancel the entire ticket both in the case a passenger fails to use one leg of a multi-leg itinerary and in the case a passenger fails to use the outgoing flight of a round-trip/return ticket. The legal events which have characterized the Italian experience of this no-show clause; the decisions of the national courts and Antitrust Authority duly represent the evolutionary process of European policy on the protection of consumer rights.

L'indipendenza del coordinatore degli slot aeroportuali

Il contributo analizza i requisiti di indipendenza del coordinatore degli slot, muovendo dalla genesi del reg. (CEE) n. 93/95 relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità. Il lavoro, analizzata la proposta di revisione del provvedimento avanzata dalla Commissione nel 2001 [(COM (20001) 335 def.], si sofferma sulle modifiche apportate al testo del 1993, dal Reg. (CE) n.

La Corte di giustizia si pronuncia sulla forma dei reclami per i danni ai bagagli consegnati nel trasporto aereo. The Court of Justice ruled on the requirements of the complaint sent to the air carrier in case of damage to checked baggage

Il lavoro opera una lettura critica della decisione resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-258/16, nella quale l’interprete del diritto europeo ha analizzato i requisiti di tempo e di forma del reclamo, l’atto, che l’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, prescrive debba essere presentato, in caso di danno al bagaglio consegnato, dal passeggero al vettore per evitare l’estinzione delle azioni contro quest’ultimo.

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