I nuovi modelli familiari
Il saggio ripercorre le novità normative che hanno introdotto nuovi e più complessi modelli familiari alla luce delle conseguenze patrimoniali in caso di rottura del rapporto familiare
Il saggio ripercorre le novità normative che hanno introdotto nuovi e più complessi modelli familiari alla luce delle conseguenze patrimoniali in caso di rottura del rapporto familiare
Il saggio tratta il problema delle «interferenze» tra matrimonio e unione civile evitando la creazione di microsistemi, categorie o sottocategorie non comunicanti (matrimonio, unione civile, convivenza qualificata o non qualificata) nella prospettiva dell’unità dei valori normativi nella diversità dei pluralismi familiari e culturali.
Il contributo alla luce delle interferenze tra matrimonio e unione civile si pone l'interrogativo della discriminazione delle coppie eterosessuali e del controllo di ragionevolezza degli statuti normativi.
1. Introduzione. – 2. Un caso emblematico: istituti della disciplina successoria apparentemente non applicabili alle persone unite civilmente, per effetto del comma 20. – 3. Applicazione analogica di ogni norma e conseguente ridimensionamento del problema rela-tivo all’applicabilità, agli uniti civili, delle norme apparentemente inapplicabili. – 4. La fina-lità di assicurare l’effettività della tutela. – 5. I criterî d’individuazione delle disposizioni as-soggettate al meccanismo applicativo. Criterio contenutistico e criterio della fonte.
1. Il meccanismo normo-genetico previsto dal comma 20. Applicabilità analogica alle persone unite civilmente delle norme del Codice civile non espressamente richiamate. Rinvio. – 2. L’art. 29 della Costituzione e l’unione civile. Rinvio. – 3. L’applicazione delle norme successorie. Rinvio. – 4. L’applicazione delle norme inerenti ai rapporti di lavoro e alla disciplina tributaria. Rinvio. – 5. L’applicazione delle norme contenute negli altri Codici e nella legge fallimentare. Cenni.
Il lavoro dimostra che il comma 20 della l. 76/ 2016 non impedisce che si possano applicare alle persone che hanno contratto unione civile le norme del Codice civile non espressamente richiamate dalla legge. La prima parte del comma 20 crea delle norme prima facie applicabili alle persone unite civilmente, di contenuto identico a quelle che si riferiscono al matrimonio o a quelle che contengono la parola coniuge o coniugi o altre equivalenti.
Il lavoro, movendo da un’analisi del comma 20 della L. n. 76/2016, si propone di verificare quale siano gli spazî interpretativi per consentire l’adozione da parte delle persone che abbiano contratto una unione civile.
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