Unione civile e adozione
Il lavoro, movendo da un’analisi del comma 20 della L. n. 76/2016, si propone di verificare quale siano gli spazî interpretativi per consentire l’adozione da parte delle persone che abbiano contratto una unione civile.
La prima parte del comma 20, al quale deve riconoscersi funzione nomogenetica, crea delle norme prima facie applicabili alle persone unite civilmente, di contenuto identico a quelle che si riferiscono al matrimonio o a quelle che contengono la parola coniuge o coniugi o altre equivalenti. L’applicabilità prima facie non coincide, necessariamente, con l’applicabilità conclusiva, dacché quest’ultima passa attraverso la valutazione dell’interprete, ossia dipende dai criterî e meta-criterî di applicabilità.
La seconda parte del comma 20 non esclude che si possano applicare alle persone che hanno contratto un’unione civile le norme del Codice civile non espressamente richiamate e le norme sulla legge dell’adozione, ma si limita a stabilire che il meccanismo normo-genetico, descritto nella prima parte, non si applica alle disposizioni del Codice civile e alla legge sull’adozione.
Sulla base di questa considerazione, si dimostra che, in esito a un controllo di compatibilità, adeguatezza e congruenza della disciplina agli interessi coinvolti, possono essere applicate analogicamente alle persone che hanno contratto un’unione civile sia le disposizioni del Codice civile non espressamente richiamate, sia la legge sull’adozione. Si dimostra, dunque, non soltanto il superamento dell’art. 12 disp. leg. gen., ma soprattutto che ogni interpretazione giuridica è analogica.