Sulla relazione fra l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento

01 Pubblicazione su rivista
Razzano Giovanna
ISSN: 2240-9823

Lo scritto, rielaborazione dell’audizione svolta presso le Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera dei Deputati, in merito ad alcune proposte di legge sull’eutanasia, considera innanzitutto come dall’ordinanza 207, con cui la Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di disciplinare condizioni e procedure per legalizzare «un farmaco atto a provocare rapidamente la morte», non possa scaturire, per l’organo legislativo, alcun dovere costituzionale di legiferare nel senso indicato. Contraddittoria, da parte della Corte costituzionale, è anche la richiesta di inserire questa eventuale disciplina nella legge 219/2017, che afferma di tutelare la vita ex art. 2 Cost., in quanto la stessa ordinanza 207 esclude che questa norma possa essere intesa come il diritto a rinunciare a vivere o come la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Un’ulteriore difficoltà a legiferare nel senso indicato è dovuta poi alle contraddittorie affermazioni concernenti l’art. 580 c.p., ora qualificato «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento», ora ritenuto censurabile e «produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili». Fra l’altro la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha escluso, in base alla propria deontologia, di poter porre in essere comportamenti finalizzati alla morte del paziente, mentre ha rimarcato la distinzione fra l’assistenza prestata ai pazienti che rifiutano i trattamenti, attraverso l’opportuna assistenza palliativa, e comportamenti che implicano invece l’uccisione intenzionale del soggetto, sia pure consenziente. La distinzione è riconosciuta da tutte le società mediche scientifiche nazionali e internazionali ma l’ordinanza 207 non ne tiene conto. Nello scritto si osserva poi come il prerequisito della scelta di suicidarsi, rappresentato da un percorso di cure palliative, non può essere al momento soddisfatto, stante l’inattuazione della legge 38 del 2010. Si ritiene infine doveroso considerare responsabilmente l’esperienza dei Paesi del Benelux, dove l’eutanasia, legalizzata per casi specifici, è divenuta routine e viene praticata a neonati, bambini, disabili e a persone psichicamente disturbate, mentre le cure palliative non corrispondono più al loro statuto originario, fissato dall’OMS.

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