L'assistenza finanziaria prestata da banche popolari per l'acquisto di proprie azioni

01 Pubblicazione su rivista
Paolini Alessandra
ISSN: 0035-5887

L'articolo esamina il tema controverso dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 2358 c.c. (prestazione di assistenza finanziaria per l'acquisto di proprie azioni) alle banche popolari, formalmente società cooperative ma caratterizzate da uno statuto peculiare in ragione della natura dell'attività svolta.
Si condivide, anche alla luce di esplicite prese di posizione della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, l’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari. Viene analizzata l’evoluzione della disciplina, come modificata dal recepimento delle direttive europee in materia, e si ricostruisce il quadro interpretativo, reso più articolato a seguito del superamento del divieto assoluto originariamente previsto dalla norma. La fattispecie astratta postula un collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento e l’acquisto (o sottoscrizione) di azioni, per il quale rileva l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti nei diversi negozi che compongono l’operazione economica, dello scopo complessivo della stessa. Dalla configurazione del fenomeno in termini di collegamento negoziale a struttura soggettiva consegue la ravvisabilità della nullità solo ove sia effettivamente presente un motivo illecito comune, così consentendo di poter distinguere la posizione di eventuali terzi (inconsapevoli) coinvolti.

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