L'attuazione nell'Unione europea dei meccanismi di blocco alle sanzioni di Paesi terzi: profili giuridici e processuali
| Componente | Categoria |
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| Francesco Battaglia | Tutor di riferimento |
Nel corso del 2018, a seguito del recesso degli Stati Uniti dall¿Accordo sul nucleare iraniano (JCPOA), il Presidente Donald Trump annunciava la reintroduzione completa, entro la fine dell¿anno, delle misure sanzionatorie americane nei confronti dell¿Iran, ivi incluse quelle di natura extraterritoriale. Proprio quest¿ultima decisione, adottata anch¿essa in modo unilaterale dagli Stati Uniti come lo stesso recesso, ha riportato in superficie uno dei maggiori punti di frizione tra questo paese e l¿Unione europea in materia di politiche sanzionatorie. In tal senso, sebbene si possa riscontrare una costante e generale analogia nelle misure restrittive adottate in numerosi contesti da entrambi i soggetti, più volte essi si sono visti scontrare su un punto specifico: le sanzioni secondarie o extraterritoriali americane. Poiché la liceità delle misure extraterritoriali, in particolare i profili relativi a tale esercizio della giurisdizione statale, non sia condivisa internazionalmente, numerose sono state negli anni le reazioni degli Stati colpiti da tale strumento.
In particolare, come accaduto nel 1996, nel caso delle sanzioni contro Cuba, anche nel 2018 l¿Unione europea ha deciso di reagire a tali sanzioni attraverso il Regolamento delegato (UE) 2018/1100 (1) della Commissione, che ha modificato l¿allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall¿applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, anche noto come Blocking Statute. Tale strumento, inizia oggi ad essere invocato in casi discussi dinanzi alle corti nazionali di alcuni Stati europei, trovando così la sua prima attuazione in alcune rilevanti pronunce del giudice nazionale, che richiedono di essere analizzate nel dettaglio al fine di poter comprendere in modo più chiaro la portata dello strumento adottato dal legislatore europeo.