L'autonomia individuale nella disciplina delle mansioni
La ricerca si propone di indagare gli ambiti di operatività dell'autonomia individuale all'interno della disciplina delle mansioni, così come riscritta dall'art. 3, d.lgs. n. 81/2015.
La nuova norma ha introdotto notevoli cambiamenti rispetto al testo dell'art. 13 Stat. lav.: ha abrogato la nozione di mansioni equivalenti (comma 1); ha riconosciuto al datore di lavoro uno ius variandi verticale non più in casi tassativi, ma in ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, ovvero in quelle individuate dalla contrattazione collettiva (commi 2 e 4); ha aperto nuovi spazi all'autonomia individuale e all'interesse del singolo lavoratore (commi 6 e 7).
Soffermandosi sulla fattispecie dei patti modificativi (comma 6), può notarsi che la legge consente all'autonomia individuale di operare in deroga all'intera disciplina dei limiti dello ius variandi unilaterale e ciò è espressamente consentito dalla stessa disposizione legislativa (comma 9). Difatti la norma introduce la possibilità per le parti del rapporto di lavoro di stipulare accordi individuali di modifica, con riguardo alle mansioni, alla categoria legale, al livello di inquadramento e alla relativa retribuzione. Accanto al campo d'azione riconosciuto all'autonomia individuale, si pone il piano della tutela che l'ordinamento riconduce alla stipula in una delle sedi protette e alla precondizione di un interesse proprio del lavoratore, riconducibile alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Per l'assegnazione a mansioni superiori, la norma (comma 7) subordina l'effetto legale che rende definitiva l'assegnazione al consenso del lavoratore. Occorre indagare la qualificazione di questa volontà. Infatti, se può apparire come una rinuncia resta il problema dell'assenza di qualsiasi riferimento alle sedi conciliative (art. 2113, comma 4 c.c.). Ed allora potrebbe qualificarsi come dichiarazione recettizia.