Valutazione delle partecipazioni sociali e successione ereditaria. Problemi connessi alla collazione, alla divisione e alla riunione fittizia.
Le liberalità che il de cuius ha fatto in vita assumono importanza in materia ereditaria almeno sotto tre distinti profili: riunione fittizia, imputazione ex se e collazione.
Indipendentemente dalla circostanza che la liberalità assuma rilevanza ai fini di una delle tre menzionate questioni, è sempre indispensabile stimare il suo valore, dacché bisogna saper quale sia la misura di danaro da aggiungere nella riunione fittizia, quale sia quella da imputare alla quota del legittimario e, infine, almeno per le ipotesi in cui la collazione sia o debba essere fatta per imputazione, quale sia quella che il donatario debba conferire alla massa.
Sotto tale profilo, proprio perché si tratta di un problema comune alle tre ipotesi, pur assai diverse l¿una dalle altre, il legislatore ha, sostanzialmente, individuato criterî comuni, dettati, espressamente, in materia di collazione (artt. 747 ¿ 750 c.c.) e richiamati in materia di riunione fittizia (cfr. art. 556 c.c.) e di imputazione ex se (cfr. artt. 564, comma 2, e 556 c.c.).
Tali regole non stabiliscono quale sia il criterio per la determinazione del valore delle partecipazioni sociali.
Occorre quindi verificare quale sia la regola che si debba applicare e secondo quali criteri la determinazione del valore debba essere compiuta distinguendo tra il caso di partecipazioni sociali di investimento e partecipazioni sociali di di controllo e gestione.
Al riguardo si pongono almeno due diversi tipi di problemi.
Il primo, se il valore della partecipazione sociale corrisponda al valore del patrimonio netto della società, il quale è costituito della somma di capitale sociale, riserve e utile di esercizio e, in caso affermativo, se si debba aver riguardo al suo valore contabile o al suo valore economico.
Il secondo, se rispetto alle partecipazioni sociali sia ragionevole il criterio di stima adottato dal legislatore, il quale stabilisce che deve aversi riguardo al valore del bene donato al tempo dell'apertura della successione.