Conflitti e paci private nello Stato pontificio in età moderna
Negli ordinamenti giuridici di età moderna la pace privata, insieme alla tregua e alla 'cautio de non offendendo', rappresentava uno dei diversi modi di soluzione delle controversie, che, a seconda dei casi, potevano interrompere o affiancare il normale iter processuale. La pace doveva essere stipulata con atto pubblico davanti ad un notaio o, in alcuni casi, ad un officiale comunale, se espressamente previsto dallo statuto. Con il documento, che conteneva generalmente il riferimento ad uno o più specifici reati commessi da una parte nei confronti dell'altra, l'offeso e l'offensore, nonché i loro parenti e affini, si impegnavano solennemente a porre fine alla discordia e ad astenersi in futuro da ogni atto ostile, comprese eventuali azioni giudiziarie, nei confronti della controparte. Una volta sottoscritta davanti a testimoni, ed eventualmente garantita dalla presenza di fideiussori, la pace poteva essere utilizzata per ottenere, a seconda dei casi, una riduzione della pena, l'estinzione del processo o la scarcerazione dell'imputato. Inoltre, in età moderna la pace divenne la condizione necessaria per ottenere la grazia e sfuggire alla pena capitale o al bando, mentre la rottura della pace era severamente punita.