Una «Giustizia con l’abito nuovo»? La Magistratura e la Costituzione del 1948
Preparato da un dibattito di circa due anni, soprattutto tra gli addetti ai lavori (magistrati e politici esperti di diritto), il nuovo assetto costituzionale del 1948 garantì autonomia e indipendenza alla magistratura. Sui temi della giustizia si realizzò un compromesso tra le diverse forze politiche (come avvenne più in generale), ma il ruolo di giuristi come Piero Calamandrei fu determinante nella fissazione dei nuovi principi costituzionali a tutela del potere giudiziario. Nonostante ciò, la transizione fu un lento e combattuto processo. Saranno infatti necessari ancora molti anni affinché l’indipendenza dei magistrati sia pienamente affermata e il corpo giudiziario liberato dai vincoli gerarchici che l’avevano in precedenza dominato anche nell’esercizio della giurisdizione. Dall'Introduzione: Antonella Meniconi ripercorre le tappe fondamentali che hanno portato alla costituzionalizzazione del potere giudiziario e della magistratura. Non è stato semplice indossare «l’abito nuovo». Un’epurazione con molte ombre non ebbe certo carattere «palingenetico». Prevalse la continuità di uomini e di idee. Nella costituzione provvisoria alcune modifiche all’ordinamento giudiziario del 1941 funzionò da anticipazione parziale: «in definitiva, osserva Meniconi, l’alta magistratura, in virtù della mancata epurazione e dell’attribuzione del giudizio (anche penale) sul recente passato, manteneva insomma una salda presa sulla nascente Repubblica». I giuristi (si pensi tra tutti a Calamandrei) e i protagonisti del mondo giudiziario si attivarono tra il 1944
e i 1946 per aprire il «cantiere» della riforma. Ovviamente, i temi dell’autonomia e dell’indipendenza furono al centro del dibattito e delle prime proposte. Le alte magistrature, la Cassazione e il Consiglio di Stato, giocarono la loro partita. I partiti politici si affidarono in prevalenza agli «addetti ai lavori». Non mancavano differenze di impostazione, ma a prevalere furono le convergenze tematiche sulla base di un ideario comune (sulla nozione di “potere” giudiziario, di elettività o meno di alcune magistrature, di autogoverno etc.). Ciò non vuol dire che non vi fossero conflitti.
Al contrario, vi erano temi che dividevano i comunisti (favorevoli ad una più ampia elettività dei magistrati) dai democristiani (favorevoli a mantenere il p.m. alle dipendenze del potere esecutivo). Piero Calamandrei giocò un ruolo assai rilevante e le soluzioni adottate furono il risultato di un’ampia e proficua discussione.«Preparato da un dibattito durato almeno due anni, sebbene non avesse investito tutti i settori della vita pubblica ma si fosse concentrato soprattutto tra magistrati (ordinari e amministrativi) ed esponenti politici esperti di diritto, il testo costituzionale introdusse
comunque una forte rottura rispetto al passato» (Meniconi).