Rent to buy e tipo contrattuale
In un clima di generale sfiducia nella ripresa economica del Paese e con essa del mercato immobiliare, l’autonomia privata si è rivolta verso nuove figure negoziali maggiormente capaci di rispondere alle esigenze dei privati e delle imprese, degli aspiranti venditori e dei possibili acquirenti di beni immobili. Il fenomeno di circolazione e mutazione dei modelli negoziali, la difficoltà di accesso al credito e la carenza di liquidità, ha consentito il fiorire di nuove operazioni negoziali tese all’acquisto di un bene immobile e genericamente denominate rent to buy. Il recepimento da parte del legislatore italiano di un simile strumento negoziale, ha sollecitato l’interesse della dottrina e della giurisprudenza non soltanto sul suo inquadramento sistematico, ma, soprattutto, sull’individuazione della disciplina applicabile. La particolare duttilità strutturale e la qualificazione di operazione a formazione progressiva del rent to buy, i cui tratti distintivi essenziali sembrano essere la dualità della composizione del canone e la bifasicità del procedimento conclusivo, se, per un verso, aiutano a comprendere il valore puramente descrittivo delle classificazioni in tipico e atipico, in concetto e classe, per altro verso, consentono di comprendere che «ogni sforzo di catalogazione certa trova il suo ostacolo principale nella circostanza che non vi è mai totale incomunicabilità tra discipline o mera identificazione o sovrapposizione tra negozi, ma, al contrario, continua relazione». Movendo da un’analisi sulla struttura e la funzione di questa operazione negoziale, misurandone meritevolezza e liceità, si giunge ad affermare che la varietà degli interessi concreti non permettono di localizzare una disciplina unitaria o di proporre classificazioni includenti, che finirebbero per disperdere le caratteristiche essenziali del rent to buy. Si prova a dimostrare la necessità di superare il metodo della sussunzione constando che l’individuazione della disciplina impone sempre una interpretazione attenta agli interessi perseguiti dalle parti e conforme ai princípi e ai valori dell’ordinamento giuridico vigente.