Differenza tra l’ammontare delle accise applicabili a servizi simili ed aiuti di Stato: in merito alla sentenza Aer Lingus e Ryanair c. Commissione

01 Pubblicazione su rivista
Orlandi Maurizio
ISSN: 2499-2569

La pronuncia della Corte di giustizia riforma in parte una sentenza del Tribunale che aveva parzialmente annullato una Decisione delle Commissione, la quale ordinava il recupero di un aiuto di Stato sotto forma di accise differenziate gravanti sui trasporti aerei irlandesi. In particolare, l’aiuto di Stato si concretizzava in un sistema di accise che imponeva a tutte le compagnie aeree in partenza da un aeroporto dell’Irlanda di pagare un’imposta di due euro per ogni passeggero trasportato verso una destinazione con distanza inferiore ai 300 km e di 10 euro per quelli con destinazione superiore ai 300 km. La Corte di giustizia ha confermato che il sistema impositivo era discriminatorio, comportava una perdita di risorse fiscali e assicurava alle compagnie che operavano i voli a più corto raggio un vantaggio competitivo pari a 8 euro per passeggero. Considerando inoltre che l’aiuto era capace di distorcere la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, la Corte ha a sua volta riformato parte della sentenza del Tribunale confermando la piena validità dell’originario ordine di recupero. Pur considerando che l’impostazione adottata della Corte non si discosta dalla precedente giurisprudenza in materia di aiuti di Stato a finalità fiscale, nella nota si pone l’accento sul fatto che le distorsioni alla concorrenza evidenziate fossero più di ordine teorico che pratico. In effetti l’accisa era destinata a gravare, o ad essere traslata,
sugli utenti del trasporto aereo, e i voli con differente raggio d’azione non sembravano in reale concorrenza tra di loro.

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