I contratti del turismo organizzato
L’attività turistica è stata segnata da una crescita esponenziale a partire
dal periodo del secondo dopoguerra. Da fenomeno ristretto ed elitario del
tardo Ottocento e degli inizi del Novecento, in quanto appannaggio esclusivo
dell’aristocrazia e dell’alta borghesia del tempo, il turismo diviene, a seguito
del boom economico, un fenomeno di più ampio respiro, espressione di un
rinnovato tessuto socio-economico che inizia a coinvolgere crescenti flussi
di persone interessati al viaggio inteso quale occasione di svago, conoscenza
e arricchimento culturale. Il rapido sviluppo economico, l’aumento del
reddito medio individuale, l’innalzamento del livello di alfabetizzazione,
unitamente al crescente sviluppo del settore dei trasporti, contribuiscono
così alla nascita del fenomeno del c.d. turismo di massa.
L’evoluzione del fenomeno generò anche un radicale mutamento delle
esigenze del turista-consumatore. Non bastava più organizzare il solo
trasporto: era necessario soddisfare gli ulteriori bisogni del turista quali
il vitto e l’alloggio. Proprio per soddisfare la crescente domanda turistica,
compare sul mercato la figura professionale dell’operatore turistico (tour
operator) che si fa interprete dei desideri del cliente e, per suo conto, sviluppa,
assembla e vende i pacchetti turistici. Il pacchetto turistico rappresenta,
dunque, un’unica offerta di servizi che, sebbene tra loro individualmente
oggetto di potenziali singole contrattazioni, costituiscono uno strumento
economico-giuridico di soddisfazione delle esigenze del viaggiatore (ROMEO).
Nel pacchetto turistico vengono, infatti, individuati in maniera specifica tutti
i servizi di cui il turista può usufruire durante il viaggio. I viaggi vengono,
dunque, progettati in modo standardizzato mediante la predisposizione di
schemi contrattuali predefiniti e rigidi che il turista, acquirente del pacchetto,
accetta nella sua interezza. I vantaggi collegati alla diffusione dei
pacchetti turistici erano legati principalmente a due fattori: da un lato,
permettevano all’organizzatore del viaggio di ottenere più servizi ad un
costo basso, aumentando così le vendite dei viaggi organizzati; dall’altro, il
turista-consumatore poteva usufruire di vari servizi ad un costo competitivo.
Dal punto di vista giuridico, tale fenomeno non fu senza conseguenze.
Emerse, sin da subito, l’esigenza di fornire una qualificazione giuridica del
contratto di viaggio organizzato, stante la sua natura composita dovuta
all’assemblaggio di singole prestazioni contrattuali, nonché la necessità di
tutelare il turista-consumatore, quale contraente debole del contratto di
viaggio, predisposto in modo standardizzato ed unilaterale da parte dell’organizzatore.
È evidente che il turista, usufruendo di una pluralità di prestazioni,
era maggiormente esposto al rischio di inadempimento contrattuale.
All’interno di questa cornice si colloca il primo corpus normativo del
settore: la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata dall’Italia con la
l. 27 dicembre 1977, n. 1084 entrata in vigore il 4 ottobre 1979. La CCV
rappresenta dunque “la prima fonte legislativa che regola, sotto il profilo
privatistico, il contratto di viaggio così come emergeva nella prassi in
concreto adottata dagli operatori turistici” (ROMEO). Fino a quel momento,
invece, il contratto di viaggio risultava una fattispecie atipica cui si applicava
la disciplina del trasporto di persone (LIPARI).
In base all’art. 1 della CCV, contratto di viaggio è sia il contratto di organizzazione
di viaggio sia il contratto di intermediazione.
Per contratto di organizzazione di viaggio si intende “qualunque contratto
tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad
un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni c