La rilevanza della convenzione delle Nazioni Unite contro la discriminazione verso le donne (CEDAW) nella giurisprudenza degli stati contraenti. Un commento a margine della recente pronuncia della consulta in tema di trasmissione del cognome ai figli

01 Pubblicazione su rivista
FABBRICOTTI, Alberta
ISSN: 2039-8298

La sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 rappresenta l’ultimo episodio di una vera e propria saga giurisprudenziale nella quale gli organi giurisdizionali italiani, ed in primis la stessa Consulta, da un lato, e la Corte di Strasburgo, dall’altra, si sono pronunciati sulla legittimità dell’automatismo dell’attribuzione ai figli del cognome paterno, quale si rinviene nell’ordinamento e nella prassi italiani. Sebbene la Convenzione delle Nazioni Unite contro la discriminazione verso le donne (CEDAW) fornisca una disciplina specifica e puntuale in proposito, quella dell’art. 16, comma 1, lettera g), la Corte costituzionale ha preferito fondare la sua pronuncia di incostituzionalità in base a motivi tutti interni all’ordinamento italiano. Questo articolo evidenzia e analizza pregi e difetti di questa scelta

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