Clausola di completezza

02 Pubblicazione su volume
Confortini Massimo

Dopo un rapido cenno alle probabili ragioni che sono alla base del diffondersi, anche nell’ambito della contrattazione interna, dell’uso di inserire nei contratti clausole di completezza, l’a. traccia le principali finalità che animano le parti stipulanti, ponendosi, poi, all’esame degli effetti che i patti sulla completezza del contratto sono capaci di produrre nel nostro sistema giuridico. L’a. esclude che la proclamata irrilevanza delle dichiarazioni informazioni e rappresentazioni che hanno preceduto la conclusione del contratto ponga al riparo il contratto dall’annullabilità per errore o dolo e le parti da responsabilità ex art. 1337 e 1440 c.c. Quanto agli atti e ai patti anteriori e posteriori alla conclusione del contratto, che stando al tenore letterale di queste clausole sarebbero privi di effetti e inutilizzabili dall’interprete al fine di accertare la comune intenzione delle parti, perché superati e sostituiti dall’accordo finale contenente la c. di completezza, l’a. propone di distinguere ‘il fatto storico’ dell’accordo (o della dichiarazione unilaterale) anteriore alla conclusione del contratto, dagli effetti che quel fatto avrebbe potuto produrre o ha prodotto in concreto. Certamente nella sfera di autonomia delle parti di rimuovere i secondi, non anche – però – di eliminare dalla ‘storia del contratto’ i primi. Con la conseguenza che pur in presenza di una clausola di completezza l’interprete non può limitarsi al significato letterale delle parole, restando obbligato a indagare la comune intenzione delle parti, quale ricavabile dalla loro condotta complessiva anteriore e successiva alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.). Egli dovrà, perciò, comprendere nel suo orizzonte il contenuto degli atti preparatori del contratto, tra i quali sicuro rilievo assumono gli accordi di puntuazione; i contratti collegati (al contratto contenente la clausola) stipulati tra le stesse parti anteriormente, contestualmente o successivamente; la condotta delle parti nella esecuzione del contratto.

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