Riduzione del capitale sociale per perdite nella legislazione emergenziale “Covid19” e problematiche connesse alla parità di trattamento tra imprese
Il lavoro ha ad oggetto la disciplina della riduzione del capitale per perdite delle società di capitali così come modificata, in via temporanea, dall’art. 6 del d.l. n. 23/2020, convertito senza modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n 40, emanato a seguito dell’emergenza Covid-19. Nella prima parte dell’articolo vengono ricostruiti, in ragione dell’ambiguità del testo normativo, i presupposti di applicazione della disciplina emergenziale, presupposti che sono individuati sia nel verificarsi delle perdite sia nei provvedimenti che sono assunti sulla base della loro rilevazione. Si ritiene che il legislatore non abbia inteso tutelare soltanto le imprese che subiscono perdite a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche quelle imprese per le quali la situazione di crisi rende più difficile attuare un processo di ricapitalizzazione. Nella seconda parte del lavoro sono illustrate le ricadute applicative della anticipata ricostruzione della fattispecie nelle diverse ipotesi di riduzione del capitale per perdite contemplate nel codice civile: le perdite di oltre un terzo del capitale rilevate per la prima volta nel 2020; le perdite di oltre un terzo del capitale rilevate nell’esercizio precedente; le perdite di oltre un terzo del capitale che lo abbiano ridotto al di sotto del minimo legale.
All’esito di tale percorso argomentativo si giunge alla conclusione che, mentre è ragionevole considerare l’art. 6 del d.l. n. 23/2020 applicabile a vicende concernenti esercizi chiusi prima della sua entrata in vigore, altrettanto non può dirsi, il che solleva un problema di disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, con riferimento ad esercizi che non coincidono con l’anno solare, ma che si chiudono in epoca successiva al 31 dicembre 2020, termine fissato dal legislatore quale dies ad quem della disciplina emergenziale