Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osservazioni sull'art. 4, DL n. 104/2020)
il passaggio dall'art. 46, DL 18/2020 all'art. 14, DL 104/2020. I tratti identificativi del nuovo divieto di licenziamento: l'ambito soggettivo di applicazione, Il fatto costitutivo del divieto di licenziamento: la fruizione delle integrazioni o dell'esonero. Le ragioni legittimanti il licenziamento economico e la causa integrabile delle sospensioni dal lavoro: distinzione ontologica e conseguenze sulla flessibilità del divieto di licenziamento. L'ipotesi eccezionale dei licenziamenti collettivi (avviati subito dopo il 4 febbraio) non riconducibili all'emergenza epidemiologica. La variabilità delle condizioni pere accedere all'esonero e alle integrazioni: il divieto di licenziamento è mobile. Il diritto primario alle integrazioni e quello secondario all'esonero: riflessioni sul divieto di licenziamento. L'incompatibilità assoluta tra licenziamento e fruizione delle integrazioni. Le eccezioni al divieto di licenziamento: l'accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro tramite il riconoscimento della Naspi.