Sull'estensione al gruppo del diritto di informazione ed ispezione del socio di s.r.l. in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso
L’articolo affronta, sulla scorta di alcune decisioni giurisprudenziali di tenore non univoco, la questione se e con quale estensione il diritto di informazione ed ispezione riconosciuto al socio di s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c., spetti anche riguardo ad informazioni e documentazione concernenti le società controllate o comunque appartenenti al gruppo. La risposta dell’autrice è nel senso che il diritto in questione, esaminato in una prospettiva di gruppo, si estende fino a comprendere le informazioni sui rapporti della s.r.l. con le altre società del gruppo in senso ascendente e discendente, le informazioni fornite dalle società controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato, la documentazione societaria (es., verbali di delibere assembleari) delle sole controllate dirette, le direttive e gli atti di indirizzo trasmessi agli amministratori delle società controllate, le direttive impartite alla s.r.l. dalla società o ente esercente su di essa l’attività di direzione e coordinamento. In altri termini, la risposta al problema esaminato è necessariamente analitica e distingue caso da caso: una soluzione di carattere generale, nel senso per esempio che l‘esigenza informativa del socio prevalga sempre e comunque sul principio di autonomia giuridica delle società del gruppo, dovrebbe riposare su una specifica disposizione di legge, che manca allo stato nel nostro ordinamento e che, ove fosse introdotta, dovrebbe potersi applicare anche al socio di s.p.a. appartenente ad un gruppo.