Ancora una pronuncia, forse una delle ultime, sui presupposti della limitazione della responsabilità dell’armatore secondo il codice della navigazione
Il commento affronta i due temi - il primo di carattere generale , il secondo, più specifico - affrontati dalla pronuncia della Corte di cassazione con riguardo alla disciplina della limitazione della responsabilità dell'armatore stabilita del codice della navigazione che oggi , con l'entrata in vigore del d. lg 111/2012, è applicabile alle navi di stazza inferiore alle 300 tonnellate.: a) stabilire se l’art. 275 c. nav., nella parte in cui prevede l’assoggettabilità a limitazione delle obbligazioni sorte da atti e fatti compiuti durante il viaggio (oltre quelle contratte in occasione e per i bisogni del viaggio), pretenda che durante il viaggio sia sorta l’obbligazione oppure semplicemente il suo presupposto, ossia il fatto o l’atto dalla quale trae origine; b) stabilire se il naufragio che determina la perdita
della nave rappresenti il momento in cui il viaggio deve intendersi terminato e se ad ogni obbligazione che ad esso sia ricollegata sia possibile attribuire i caratteri che consentirebbero di farla ricadere nell’ambito della limitazione della responsabilità. Le conclusioni cui giunge il contributo non coincidono con il giudizio espresso dalla Corte di cassazione.