Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia

01 Pubblicazione su rivista
Martins Dos Santos Benevides Camilla
ISSN: 2531-4289

Parte delle regole di emergenza per contenere e monitorare la pandemia COVID-19, ha ripercussioni non solo sull’acquisizione, ma anche sul trattamento dei dati privati dei cittadini. A causa delle misure relative alla sicurezza sul lavoro nella fase 2 della riapertura delle attività produttive in Italia, è anche necessario che i dati vengano forniti dai dipendenti, che devono essere adeguatamente protetti dai datori di lavoro.
I dati sulla privacy dei lavoratori sono protetti in termini di acquisizione e utilizzo, sia a livello di comunità europea che secondo la legislazione nazionale italiana. Circa i dati sanitari, sebbene in generale non debbano essere trattati, esistono misure eccezionali che ne autorizzano il trattamento, a fini preventivi o di sicurezza sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda la comunicazione o la diffusione di dati sanitari da dipendenti a terzi, ha concluso che la comunicazione è possibile, ma la diffusione no. I dati devono essere trattati da persone preposte, individuate dal titolare del trattamento, cioè, nella figura del “incaricato di trattamento”. Solo i dati essenziali per la sicurezza del luogo di lavoro dovrebbero essere esposti a coloro che hanno assolutamente bisogno delle informazioni per adottare le misure di sicurezza appropriate.

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