immediatezza

Ancora alla ricerca di un passaggio a nord-ovest... oltre il giudizio d’appello

La prima sentenza della Corte europea nel caso Dan contro Moldavia ha determinato un cambio di paradigma nell’impostazione dei giudizi di appello, imponendo, nonostante le strenue resistenze giurisprudenziali, il necessario recupero dell’oralità e la rivisitazione – prima in sede interpretativa, poi legislativa, dei presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria. Rimane tuttavia aperto il quesito circa la natura del giudizio che non può che essere risolto applicando gli stessi principi che impongono di procedere a una nuova assunzione delle prove dichiarative.

Mutamento del giudice e diritto al confronto: una falsa analogia della corte di Strasburgo

Sentenza della Corte Europea diritti dell'uomo Sezione V - 2 maggio 2019 Pres. Angelika Nusberger - Famulyak c. Ucraina (n. 30180/11). L'Autore prende in esame una recente decisione con cui la Corte europea dei diritti umani ha ritenuto che la lesione al principio di immediatezza dovuta all'escussione irrituale di una prova dichiarativa disposta in seguito all'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado potesse ritenersi compensata dal pieno esercizio del diritto al confronto nel giudizio annullato. Analizzate le argomentazioni della Corte, ne viene svolta una breve critica

L'immediatezza presa sul serio

Prendendo le mosse dall’assetto assunto dal giudizio di secondo grado dopo la modifica dell’art. 603 e le Sezioni Unite “Dasgupta”, “Patalano”, e “Troise”, l’Autore esamina le regole che - una volta riaperta l’istruttoria dibattimentale - dovrebbero disciplinare la valutazione della prova in appello.

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