lavoratore

Limiti al diritto di critica e controllo di legittimità

Il contributo ha ad oggetto il diritto di critica del lavoratore ed in particolare l'orientamento giurisprudenziale che escludendo la liceità in re ipsa dell’esercizio della critica da parte lavoratore laddove idonea a ledere i diritti fondamentali della personalità del datore di lavoro e impone al giudice di merito di dare conto dei fatti ritenuti rilevanti e di motivare, rispetto a ciascuno di essi, circa il convincimento che lo ha indotto a ritenere rispettati tutti i limiti imposti all’esercizio del diritto in esame.

Il potere di controllo nel lavoro da remoto tra valutazione del risultato e privacy del lavoratore

Il contributo ha ad ad oggetto i limiti del potere datoriale di controllo nel lavoro da remoto che, ancora di più rispetto al lavoro “in presenza”, risentono della necessità di contemperare le esigenze dell’impresa con la riservatezza del lavoratore imposti dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa sulla privacy

A proposito della nullità del licenziamento del marito: dalla tutela della maternità alla tutela del figlio alla bigenitorialità, in corso di pubblicazione, in Giurisprudenza Italiana

Il saggio ha ado oggetto la disciplina della tutela della genitorialità e analizza in particolre la giurisprudenza che estende il divieto di licenziamento di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 198/2006 anche all’uomo lavoratore attraverso un’interpretazione teleologica della norma ispirata alla logica della redistribuzione dei ruoli familiari tra uomo e donna che impone, per coerenza, di non operare alcuna distinzione tra lavoratrice e lavoratore per quanto attiene alla tutela garantita dalla nullita ` del licenziamento in concomitanza con il matrimonio.

La denuncia penale del lavoratore tra diritto di critica e obbligo di fedeltà

Il contributo, che ha ad oggetto la disciplina dell'obbligo di fedelta` del lavoratore, si sofferma sull'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale obbligo,come interpretato in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., non puo` essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all’interno dell’azienda.

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