Regolazione e governo multilivello del mercato dell’energia

02 Pubblicazione su volume
Miccu Roberto

Il diritto dell’energia è – come noto - oggetto di una regolazione multilivello, che parte dai livelli internazionale e sovranazionale, per poi concretarsi nelle norme specifiche dei singoli Stati membri dell’Unione Europea e delle realtà sub-statuali. A livello europeo, le basi giuridiche originariamente incerte e incomplete nel diritto dei trattati comunitari non hanno impedito che nel corso degli anni le misure di costruzione del mercato interno, adottate prima dalle Comunità e poi dall’Unione europea, aumentassero gradualmente di numero e di intensità e si segnalassero come uno dei settori in cui il processo di integrazione ha conosciuto progressi inimmaginabili fino a pochi anni orsono.
Eppure, a fronte di questa circostanza fattuale e normativa inoppugnabile, ci accorgiamo in questi giorni di celebrazioni dei sessant’anni dai Trattati di Roma di - se volete esteriore – elemento paradossale: sono ben pochi a ricordare che al Trattato CEE del 1957 si accompagna un altro fondamentale Trattato, quello Euratom dello stesso anno e che di sei anni prima, cioè del 1951, è il primo Trattato che ha costituito il modello della successiva Comunità economica europea e cioè il Trattato Ceca, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
In effetti, l’evoluzione del diritto europeo dell’energia sembra disegnare una sorta di “parabola paradossale” : laddove in origine l’energia rivestiva un ruolo a tal punto fondamentale da meritare una trattazione riservata in ben due dei tre trattati comunitari, nei trattati a competenza generale è mancata fino a tempi recentissimi, cioè fino al Trattato di Lisbona, una base giuridica per adottare misure sull’energia.
Per altro verso, è altrettanto risaputo che lo sviluppo del diritto e delle politiche energetiche è stato simile a quello che si è strutturato per altri servizi a rete, dalle telecomunicazioni alle poste, dal trasporto aereo a quello ferroviario. Naturalmente, l’efficacia e la rapidità di attuazione del processo di europeizzazione e, in particolare, di liberalizzazione sono state differenti da settore a settore, anche in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche ed economiche di ciascuno di essi.
Il Trattato di Lisbona, in effetti, anche sotto il profilo delle politiche dell’Unione nel settore dell’energia, ha rappresentato un “salto di qualità” con gli articoli 4 e 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) , ove si introduce una vera disciplina della politica energetica europea.
L’art. 4 TFUE inserisce l’energia e l’ambiente nell’elenco delle competenze concorrenti tra Unione e Stati membri. In questi come in altri settori prioritari (salute pubblica, protezione civile, servizi di interesse generale, ricerca, coesione territoriale, politica commerciale, aiuti umanitari, ecc.) il Trattato di Lisbona migliora la capacità di azione dell’UE, che può legiferare in materie come lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico. In questo scenario il ruolo del Parlamento Europeo non è solo consultivo ma decisionale. Vengono introdotti per la prima volta e risultano quindi una novità assoluta:
- il riferimento alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;
- il riferimento, in ambito energetico, allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri e alla promozione dell'interconnessione delle reti energetiche.
Il riconoscimento della competenza energetica ai sensi dell’art. 194 TFUE e l’esplicitazione della natura concorrente della stessa, ai sensi dell’art. 4 lett. i) TFUE, ha contribuito, da un lato, a rafforzare l’azione dell’Unione nella disciplina dell’energia e, dall’altro, ha chiarito la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri . L’ingresso formale dell’energia fra le competenze esplicite delle

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