Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo)

02 Pubblicazione su volume
Bruno Pierfrancesco

La concentrazione in capo agli uffici inquirenti dislocati presso il capoluogo del distretto delle attività investigative in materia di criminalità organizzata, voluta dalla L. 20.1.1992 n° 8, ed estesa dalla L. 17.4.2015 n. 47 ai delitti aggravati dalla finalità di terrorismo, rende meno probabile l’eventualità che anch’essi possano restare coinvolti in contrati positivi e negativi con riferimento alle fattispecie criminose indicate dai c. 3-bis e 3-quater dell’art. 51.
La problematica potrà manifestarsi a livello infra o eso-distrettuale: nel primo caso fra la D.D.A. e una delle procure ordinarie dislocata presso un tribunale periferico (il tema sarà dato dalla riconducibilità dei fatti su cui pendono e indagini alla nozione di crimine organizzato o di terrorismo) e nel secondo, nella maggior parte dei casi, fra i procuratori distrettuali con riferimento alle relative attribuzioni territoriali.
La definizione del contrasto è affidata ai PG presso le Corti d’appello e di cassazione: il primo, deputato a dirimere i contrasti interni al distretto, è tenuto solo a informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti eventualmente adottati; nella seconda ipotesi la DNA assume una funzione consultiva poiché il PG presso la Cassazione provvede «sentito» il suo parere (non vincolante).

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